Lo STATUTO e il REGOLAMENTO

STATUTO DELLA SOCIETÀ PIEMONTESE DI ARCHEOLOGIA E BELLE ARTI

 

I

La “Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti – ONLUS”, istituita nel 1874, ha sede in Torino, non ha fini di lucro e svolge attività nel settore dello studio, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ed in particolare la promozione della ricerca e dello studio dei beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Piemonte, nonché la conservazione loro e del loro ambiente in collaborazione con le Autorità competenti.

La Società persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel detto settore in conformità all’art. 10, comma 1, lettera b), e comma 4 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ed utilizzerà in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l’acronimo “ONLUS”.

La Società non potrà svolgere attività diverse da quelle sopramenzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

II

La Società si compone di un numero illimitato di Soci effettivi, ovunque residenti. Essa potrà nominare Soci onorari, studiosi di chiara fama nel campo dell’archeologia e delle belle arti e dare qualifica di Soci benemeriti a persone o a enti che abbiano promosso in modo singolare il suo incremento.

Tali nomine verranno effettuate su proposta del Consiglio Direttivo con deliberazione dell’Assemblea presa a maggioranza semplice dei votanti.

 

III

Sono organi della Società: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti.

All’Assemblea hanno diritto di partecipare i Soci effettivi in regola con la quota sociale e i Soci benemeriti.

L’Assemblea è convocata dal Presidente con lettera semplice inviata a tutti gli interessati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo fissati per l’adunanza in prima ed eventualmente in seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere e in caso di assenza di questi ultimi, da altra persona nominata dall’Assemblea stessa.

Per la validità dell’Assemblea dei Soci occorre almeno la presenza di un terzo dei Soci. In mancanza del numero legale l’Assemblea, in seconda convocazione da tenersi nel termine di quindici giorni dalla prima convocazione, sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’Assemblea dei Soci elegge il Consiglio Direttivo, composto da sette membri scelti tra i soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Nella prima adunanza della Società successiva al rinnovo del Consiglio Direttivo l’Assemblea dei Soci elegge, a maggioranza semplice, due Revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono triennali. È ammessa la rieleggibilità. L’elezione dei Consiglieri si fa per scrutinio segreto nell’Assemblea dei Soci, che deve essere convocata entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria del Consiglio. Nel caso di vacanza straordinaria di qualche Consigliere subentrerà il primo degli esclusi nella elezione del Consiglio Direttivo.

 

IV

L’Assemblea dei Soci elegge in adunanza amministrativa ordinaria il Consiglio Direttivo ogni triennio, come precisato dall’art. III.

L’Assemblea inoltre elegge i Revisori dei conti ai sensi dell’art. III del presente Statuto.

Udita la relazione dei Revisori dei conti, l’Assemblea approva annualmente il bilancio o rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo, da predisporsi ogni anno a cura del Consiglio Direttivo.

Delibera inoltre sul programma sociale, sulla base delle proposte elaborate dal Consiglio Direttivo o formulate dalla stessa Assemblea.

L’Assemblea Straordinaria approva le modifiche dello Statuto e del Regolamento e delibera in merito allo scioglimento della Società.

Il Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente nell’esecuzione dei programmi approvati dall’Assemblea, affinché la Società possa efficacemente esplicare la sua azione per gli scopi determinati dall’art. I dello Statuto.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo di proporre la costituzione di Commissioni Speciali, da nominarsi dall’Assemblea a termini di Regolamento, che lo coadiuvino nelle sue mansioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

La convocazione è fatta con comunicazione scritta.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente la Società, ne dirige i lavori e le pubblicazioni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente mancante od impedito.

Il Segretario stende gli atti verbali delle adunanze della Società e del Consiglio e tiene la corrispondenza.

Il Tesoriere cura l’esazione delle entrate, provvede alle spese e custodisce i fondi della Società.

I Revisori dei conti controllano l’amministrazione patrimoniale della Società, accertano la regolare tenuta della contabilità sociale e delle relative scritture, riferiscono all’Assemblea dei Soci sulla gestione del patrimonio della Società.

 

V

Le adunanze della Società hanno per oggetto argomenti scientifici: archeologici, architettonici, artistici e storici. Esse sono private. Alle adunanze hanno diritto di intervenire i Soci effettivi, benemeriti ed onorari.

 

VI

Al principio dell’anno il Presidente convocherà l’Assemblea dei Soci per l’esame e l’approvazione del bilancio o rendiconto amministrativo.

 

VII

Nella prima adunanza successiva al rinnovo delle cariche sociali l’Assemblea elegge fra i Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, un Responsabile della biblioteca, dell’archivio e delle collezioni, un Conservatore della Palazzina sociale di via Napione 2 nonché i Membri della Commissione Pubblicazioni.

 

VIII

La domanda sottoscritta dal candidato per la nomina a Socio effettivo dovrà essere accompagnata dalla presentazione di almeno tre Soci, e dovrà essere indirizzata alla Presidenza.

La candidatura, previamente esaminata dal Consiglio Direttivo, dovrà essere approvata da parte dell’Assemblea con votazione a maggioranza semplice.

L’adesione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salvo in ogni caso il diritto di recesso.

 

IX

Tutte le votazioni assembleari previste dal presente Statuto e dal Regolamento saranno effettuate a maggioranza semplice dei votanti.

Per tutte le votazioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento sono ammesse le deleghe scritte. Ogni Socio presente potrà peraltro esprimere soltanto cinque voti complessivamente, compreso il proprio.

  

X

Il Socio effettivo dovrà versare ogni anno, entro il primo trimestre la quota sociale e riceverà gratuitamente le pubblicazioni ordinarie della Società, mentre potrà ottenere quelle straordinarie dietro versamento di un contributo per coprire le spese editoriali.

Il socio che non provvederà al versamento della quota sociale entro l’anno successivo, decade.

 

XI

In ogni caso, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

È fatto obbligo alla Società di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

XII

In caso di scioglimento per qualunque causa della Società, è fatto obbligo alla stessa di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Torino, 10 giugno 1998

 

In originale firmato:

Bruno Signorelli

Dottor Mario Travostino Notaio

 

 

REGOLAMENTO

 

Articolo 1

   La Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, S.P.A.B.A. ONLUS, per raggiungere gli scopi determinati dall’art. I dello Statuto, si propone di favorire pubblicazioni, di promuovere studi, conferenze, visite che abbiano per oggetto monumenti d’arte e di antichità e di patrocinare tutte quelle manifestazioni che valgano ad incrementarne la conoscenza e la tutela.

   La Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, S.P.A.B.A. ONLUS, è coordinata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri. Tutte queste e le altre cariche (Commissione Pubblicazioni, Revisori dei Conti, Conservatore della Palazzina, Bibliotecario) si intendono esercitate a titolo gratuito fatti salvi i rimborsi spese documentati.

 

Articolo 2

In relazione al disposto dell’art. VII dello Statuto il Consiglio Direttivo dovrà proporre fra i Soci la nomina dei membri della Commissione Pubblicazioni, del Bibliotecario, e del Conservatore, i quali dureranno in carica quanto i membri del Consiglio Direttivo e saranno rieleggibili. Qualora il nuovo Consiglio Direttivo non dovesse proporre le nuove nomine nella prima adunanza dell’Assemblea dopo la sua elezione, si intenderanno automaticamente confermate quelle precedenti.

La Commissione Pubblicazioni coadiuverà il Consiglio Direttivo per valutare la validità scientifica dei testi proposti e per organizzare l’attività editoriale della Società.

Il Bibliotecario avrà cura dei libri e dei periodici posseduti dalla Società, curerà la redazione del relativo catalogo e ne sorveglierà la conservazione; sarà pure sua cura procurare gli scambi delle pubblicazioni con altre istituzioni culturali e trasmettere al Consiglio Direttivo le proposte di acquisti di propria iniziativa o presentate dai Soci.

Egli avrà anche cura degli oggetti di proprietà della Società, dei quali terrà un apposito inventario.

Il Conservatore della palazzina sociale vigilerà sulla buona conservazione dell’edificio segnalando al Consiglio Direttivo le occorrenze.

A richiesta del Bibliotecario e del Conservatore potranno essere nominati, fra i Soci, dall’Assemblea un Vice Bibliotecario e un Vice Conservatore.

 

Articolo 3

Nell’adunanza fissata per l’elezione del Consiglio Direttivo verrà nominata dall’Assemblea una Commissione elettorale di tre Soci non candidati.

La Commissione consegnerà ai Soci presenti per la votazione la scheda elettorale, verificando che essi siano in regola con la quota sociale dell’anno in corso.

Nel caso di Socio portatore di deleghe, massimo quattro, prima della consegna delle schede elettorali si dovrà procedere al controllo che i deleganti siano in regola con il pagamento della quota sociale.

Al termine della votazione, che avverrà a scrutinio segreto ai sensi dell’art. III dello Statuto, la Commissione elettorale procederà allo spoglio delle schede e dopo aver proclamato i risultati stenderà il relativo verbale.

Le schede elettorali dovranno essere conservate presso l’archivio sociale per almeno un anno.

 

Articolo 4

Spetterà al Consiglio Direttivo studiare e formulare le proposte da sottoporre all’Assemblea affinché la Società possa efficacemente esplicare la sua azione per gli scopi determinati dall’art. I dello Statuto e dall’art. 1 del presente Regolamento. Spetterà inoltre al Consiglio Direttivo proporre all’Assemblea la costituzione di commissioni speciali per essere coadiuvato nelle sue mansioni.

La durata in carica di tali Commissioni non potrà comunque superare quella del Consiglio Direttivo e dovranno sempre denominarsi “Commissioni della S.P.A.B.A.”. Esse dovranno essere presiedute da un Consigliere.

 

Articolo 5

La quota sociale di cui all’art. X dello Statuto è stabilita dall’Assemblea.

 

Articolo 6

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo di dichiarare decaduto dalla qualità di Socio effettivo chi fosse in mora nel pagamento della propria quota da più di un anno.

 

Articolo 7

Nella domanda di ammissione, di cui all’art. VIII dello Statuto, il candidato deve dichiarare di accettare le norme dello Statuto e del Regolamento sociale.

 

Articolo 8

Entro il primo trimestre di ogni anno dovrà essere convocata un’Assemblea dei Soci in cui saranno presentati all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci il bilancio o rendiconto consuntivo dell’anno precedente e il bilancio preventivo di quello in corso.

In quell’occasione copia dei bilanci e rendiconto dovrà essere posta a disposizione dei Soci presso la Segreteria Sociale.

 

Articolo 9

Nel corso dell’anno accademico saranno tenute almeno due sedute scientifiche. In dette sedute i Soci potranno fare comunicazioni su materie attinenti agli scopi sociali, previa intesa con la Presidenza.

 

Articolo 10

Per le sedute scientifiche e per le Assemblee ordinarie e straordinarie i Soci saranno convocati dalla Presidenza mediante lettera, fax o messaggio informatico da inviare almeno quindici giorni prima delle sedute stesse.

Le Assemblee, i viaggi e le visite organizzate dalla Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti ONLUS sono riservati ai soli Soci effettivi e benemeriti, mentre alle sedute scientifiche è consentita la partecipazione di estranei, purchè accompagnati o presentati da Soci.

 

Articolo 11

Le pubblicazioni della società si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie sono costituite dal Bollettino sociale, contenente studi e comunicazioni scientifiche, nonché i verbali delle varie sedute e le relazioni su ogni altra attività sociale. Le pubblicazioni straordinarie comprendono gli atti dei congressi organizzati dalla Società nonché monografie su argomenti di carattere archeologico, architettonico e storico – artistico.

 

Articolo 12

La Commissione Pubblicazioni esaminerà i testi presentati per le edizioni della Società e ne riferirà al Consiglio Direttivo che deciderà in merito.

 

Articolo 13

È in facoltà del Consiglio Direttivo, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 12 del Regolamento, di autorizzare la pubblicazione di testi presentati anche da persone non facenti parte della Società.

 

Articolo 14

Gli autori dei testi pubblicati dalla Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti ONLUS riceveranno gratuitamente cinque copie della pubblicazione e un supporto elettronico su cui sarà riportata copia riproducibile del loro testo completo senza altro compenso.

 

Articolo 15

La proprietà letteraria ed artistica delle pubblicazioni apparterrà alla Società, salvo speciali intese con l’autore.

  

Articolo 16

La Biblioteca della Società consta delle pubblicazioni ricevute in dono, di quelle avute in cambio e degli eventuali acquisti. Spetterà al Consiglio Direttivo di deliberare sulle proposte di acquisti di libri presentate alla Presidenza dal Bibliotecario, nei limiti dei fondi all’uopo assegnati in bilancio.

 

Articolo 17

I Soci hanno diritto di frequentare i locali sociali per loro convegno e per consultare la Biblioteca in giorni ed ore da fissarsi dal Consiglio Direttivo.

 

Torino, 17 novembre 2012