Lo STATUTO 

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

 

 

1.1. È costituita ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione e del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice), l’Associazione “Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti” siglabile “S.P.A.B.A.”, istituita nell’anno 1874, avente sede legale nel Comune di Torino di seguito indicata come SPABA.

1.2 SPABA utilizzerà nella denominazione sociale la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS”, all’atto dell’iscrizione al RUNTS.

1.3. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore.

1.4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell’aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

1.5. SPABA ha durata illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

 

2.1. SPABA è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2.2 SPABA persegue le seguenti specifiche finalità:

§  lo studio e la ricerca scientifica, la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ivi comprese le biblioteche nonché gli archivi ed in particolare la promozione della ricerca e dello studio dei beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Piemonte e la conservazione loro e del loro ambiente in collaborazione con le Autorità competenti;

§  l’organizzazione e gestione di attività culturali ed artistiche, anche editoriali volte alla promozione e alla diffusione della cultura e della storia dell’archeologia e delle belle arti piemontesi.

 

Art. 3

Attività

 

3.1.             Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, SPABA si propone, ai sensi dell’articolo 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività di interesse generale:

§lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

§lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;

§lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art.5 del Codice.

 

Nello specifico, a titolo esemplificativo, SPABA intende svolgere:

§l’organizzazione e gestione di attività di didattica generale nell’ambito culturale, archeologico e delle belle arti di interesse sociale per la valorizzazione del patrimonio, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e di attività di interesse generale;

§la promozione di attività di ricerca di interesse sociale per il territorio di riferimento, in particolare per la valorizzazione dell’archivio di storia locale, dell’archeologia e delle belle arti;

§lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, catalogazione e conservazione del patrimonio culturale ed artistico;

§la realizzazione di proposte formative e di sensibilizzazione didattica nei settori sopra indicati, anche in collaborazione con scuole, università, istituzioni culturali, enti pubblici e/o privati.

SPABA, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

3.2. L’Associazione può esercitare attività di raccolta fondi:

- in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti;

- donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

3.3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte da SPABA in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

3.4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate da SPABA, tramite la quale svolge l’attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci di SPABA. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3.5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice.

3.6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con SPABA di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

3.7. SPABA ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice.

3.8. SPABA può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

 

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

 

4.1. Il patrimonio di SPABA, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.2 SPABA trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

·         quote associative e contributi degli aderenti e di privati;

·         finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività di SPABA;

·         erogazioni liberali di associati e di terzi;

·         entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;

·         eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;

·         ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;

·         attività diverse di cui all’art. 6 del Codice (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

4.3. L’esercizio sociale di SPABA ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

4.4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio). Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede legale di SPABA, almeno quindici giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4.5. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.6. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

Art. 5

Soci

 

5.1. Ai sensi dell’art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte di SPABA tutte le persone fisiche o le associazioni in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di Promozione Sociale che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

5.2. l’adesione a SPABA è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5.3. SPABA potrà nominare Soci onorari, studiosi di chiara fama nel campo dell’archeologia e delle belle arti e dare qualifica di Soci benemeriti a persone o a enti che abbiano promosso in modo singolare il suo incremento.

Tali nomine verranno effettuate su proposta del Consiglio Direttivo con deliberazione dell’Assemblea presa a maggioranza dei votanti.

 

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

 

6.1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene accolta dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi di SPABA. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno a SPABA stessa.

6.2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro trenta giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

6.3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

6.4. Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea.

6.5. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

6.6. La qualifica di socio si perde per recesso, per morosità, per esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

§  non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

§  senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi sessanta giorni dal sollecito scritto;

§  svolga attività contrarie agli interessi di SPABA;

§  in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, a SPABA.

6.7. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

6.8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

6.9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

6.10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio di SPABA.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

 

7.1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita di SPABA ed alla sua attività.

7.2. I soci effettivi, onorari e benemeriti, hanno diritto:

§di partecipare a tutte le attività promosse da SPABA, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti di SPABA;

§di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

§di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

§di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

7.3. I soci sono tenuti:

§  all'osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

§  a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi di SPABA;

§  al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

 

8.1. I soci effettivi devono corrispondere, entro il termine del 31 marzo, la quota associativa annuale nell’importo stabilito dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

8.2. L’adesione a SPABA non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell’Associazione

 

Sono organi di SPABA:

§  l’Assemblea dei Soci;

§  il Consiglio Direttivo;

§  il Presidente;

§  l’Organo di Controllo;

§  il Comitato tecnico.

Art. 10

Assemblea dei Soci

 

10.1. L’Assemblea dei Soci è l'organo sovrano di SPABA, ne regola l’attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento di SPABA, è ordinaria in tutti gli altri casi.

10.2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

10.3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con quindici giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente.

10.4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

10.5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

10.6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.

10.7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

 

 

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

 

11.1. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

11.2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

11.3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

11.4. L’Assemblea ordinaria:

·      approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;

·      discute ed approva i programmi di attività;

·      elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

·      nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

·      elegge e revoca i componenti dell’organo di controllo;

·      delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

·      approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

·      ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

·      nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i soci effettivi che hanno presentato la richiesta;

·      nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i Soci onorari, scelti fra studiosi di chiara fama nel campo dell’archeologia e delle belle arti;

·      nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i Soci benemeriti scelti tra persone o enti che abbiano promosso in modo singolare SPABA;

·      nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, un Comitato tecnico composto di Responsabili d’area o funzione specifiche e una commissione per le pubblicazioni;

·      approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;

·      delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

·      delibera sull’esclusione degli associati;

·      delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

·      delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;

·      delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti da SPABA;

·      determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3, comma 3 dello Statuto;

·      approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività di SPABA;

·         delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 1bis del presente Statuto.

11.5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

 

12.1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’ art. 10.

12.2. Per deliberare lo scioglimento di SPABA e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

12.3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13

Consiglio Direttivo

 

13.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre sino a un massimo di sette consiglieri eletti tra i soci che rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.

13.2. L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.

13.3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

13.4. Il Vicepresidente è facente funzione di legale rappresentante di SPABA in caso di assenza o impedimento del Presidente.

13.5. Il Segretario è incaricato della predisposizione, elaborazione, redazione e custodia dei libri verbali di SPABA.

13.6. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese di SPABA, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

13.7. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato l’Assemblea ordinaria provvede all’elezione dei sostituti che rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

13.8. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.

13.9. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto di SPABA, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.

13.10. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di SPABA, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

§attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;

§redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice;

§sottopone all’Assemblea le proposte di nomina di soci onorari, soci benemeriti nonché le domande di nuove adesioni e l’esclusione dei soci;

§sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

§sottopone all’approvazione dell’Assemblea i componenti del Comitato Tecnico;

§propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3  del presente Statuto;

§ha facoltà di redigere, in caso di necessità e con voto unanime, un regolamento contenente modalità di gestione operativa, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;

§ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, come a titolo esemplificativo una commissione per le pubblicazioni.

13.11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

13.12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte all’anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti.

13.13. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

13.14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

13.15. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione audio/video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

13.15. Al Consiglio Direttivo partecipano, ma senza diritto di voto, i membri del Comitato tecnico, a meno che siano stati eletti come consiglieri.

 

Art. 14

Presidente

 

14.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale di SPABA di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività di SPABA; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto di SPABA; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei Soci.

14.2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

14.3. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Organo di controllo

 

15.1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30 Codice viene nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

15.2. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

15.3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

15.4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

15.5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

 

16.1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell’art. 31 Codice, l’Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

16.2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

16.3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

16.4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

16.5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni.

16.6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione di SPABA, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

 

Art. 17

Comitato Tecnico

 

17.1. Nell’ambito delle attività approvate dall’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire un Comitato Tecnico cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che SPABA intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce all’interno del Comitato le seguenti figure:

§  un Conservatore della Palazzina ove è posta la sede legale di SPABA;

§  un Responsabile della biblioteca, dell’archivio e delle collezioni;

§  un Responsabile dei rapporti con le Università e il Politecnico di Torino;

§  un Responsabile per i rapporti con le Accademie, i Musei e le Istituzioni Pubbliche;

17.2. Il Comitato Tecnico riferirà al Presidente ed al Consiglio Direttivo ognuno per proprio ruolo e competenza singola e, qualora necessario, collettivamente.

Art.18

Commissione per le pubblicazioni

 

18.1. Nell’ambito delle attività approvate il Consiglio Direttivo propone i componenti costituenti una Commissione per le pubblicazioni. I componenti possono essere scelti fra i soci e fra non soci quali esperti del settore. Successivamente sono nominati dall’Assemblea.

18.2. La Commissione per le pubblicazioni determina l’attività culturale e quella editoriale SPABA, poi approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 19

Scioglimento

 

19.1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento di SPABA con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

19.2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, di SPABA, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

19.3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

19.4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20

Norme finali

20.1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

 

Torino 2 marzo 2023                                                                                              Firmato in originale

                                                                                                       Aldo Actis Caporale

 

                                                                                                                    Notaio Nicoletta Tessitore